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Divorzio breve

L’articolo 12 della legge 16272014 prevede la possibilita’ per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del comune per concludere un accordo di separazione, divorzio o modifica delle precedenti condizioni di separazione o divorzio.

L’assistenza degli Avvocati e’ facoltativa.

Questa modalita’ semplificata e’ a disposizione dei coniugi solo quando non vi siano figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, e a condizione che l’accordo non contenga patti di traferimento patrimoniale, ad eccezione di eventuale assegno di mantenimento per il coniuge.

Per promuovere una maggiore riflessione sulle decisioni in questione, e’ stato previsto un doppio passaggio dinanzi all’Ufficiale di Stato civile a distanza di non meno di 30 giorni.

Competente a ricevere l’accordo e’ il Comune di:

  1. ISCRIZIONE DELL’ATTO DI MATRIMONIO ( E CIOE’ IL COMUNE DOVE E’ STATO CELEBRATO IL MATRIMONIO.
  2. TRASCRIZIONE DELL’ATTO DI MATRIMONIO CELEBRATO CON RITO CONCORDATARIO/CULTI AMMESSI O CELEBRATO ALL’ESTERO
  3. RESIDENZA DI UNO DEI CONIUGI.

con l’entrata in vigore della Legge n. 55/6.5.2015 i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio sono 6 mesi in caso di separazione consensuale o 12 mesi in caso di separazione giudiziale.

All’atto della conclusione dell’accordo dovra’ essere corrisposto il diritto fisso pari a euro 16,00 con pagamento tramite conto corrente postale n. 11345154.

Ultima modifica: 29 Novembre 2019 alle 09:20
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